Il gruppo consiliare del PD ha presentato un’osservazione per far annullare in Consiglio Comunale la Variante Orombelli. I punti contestati dal PD sono almeno tre:
1.L’infondatezza delle motivazioni del ricorso della proprietà (reiterazione degli standard) contro l’Amministrazione Comunale che giustificherebbe la Variante.
2.L’assenza di requisiti formali e sostanziali quali la possibilità di variante in aumento, non prevista dalle normative sul consumo di suolo
3.La mancanza della Valutazione Ambientale Strategica cui debbono soggiacere tutte le varianti sostanziali. Di seguito il testo che ognuno può leggere:
“Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Paderno Dugnano, in coerenza con quanto già espresso nel dibattito consiliare relativo alla delibera in oggetto, intende presentare la seguente osservazione al fine di annullare la variante puntuale al Piano di governo del Territorio (Variante 1).
PREMESSO
che la Legge Regionale 28.11.2014 n.° 31 e s.m.i. “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” considera il suolo quale risorsa non rinnovabile, bene comune di fondamentale importanza per l’equilibrio ambientale e la salvaguardia della salute, la tutele degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico;
che il comma 4 dell’art. 5 della succitata L.R. 31/2014 n.° 31 prescrive, sino all’adeguamento dei PGT alle disposizioni della stessa legge, che i Comuni possano “approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo del suolo” in quanto diretti alla sola “riorganizzazione plani volumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti”;
OSSERVATO
che le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole del PGT vigente (approvato con deliberazione di C.C. n.° 32 del 13.06.2013) dedicano l’art. 24 agli “Ambiti di antica formazione” nei quali, in caso di intervento mediante permesso di costruire convenzionato, è consentita la nuova costruzione nel limite massimo del 20% della superficie lorda di pavimentazione esistente, limite derogabile nel caso di predisposizione di piano urbanistico attuativo oltre ai diritti edificatori derivanti da misure di compensazione o di incentivazione; e che pertanto quanto affermato nella deliberazione di adozione che per gli “ambiti di antica formazione (…) le norme di P.G.T. non prevedono, in ogni caso, sotto il profilo edilizio, interventi di nuova costruzione, restando salve le sole attività di recupero rivolte agli immobili già esistenti” non corrisponde alle previsioni del Piano delle Regole;
che l’unico debole elemento di salvaguardia della non edificabilità dell’area oggetto della variante adottata, che comporta una modifica “della destinazione urbanistica da area a servizi – servizi a verde della rete ecologica- ad ambiti di antica formazione”, è il permanere della stessa all’interno del perimetro del parco del Seveso, dove non è ammessa la nuova edificazione, almeno che non sia finalizzata alla realizzazione di un parco pubblico (non si tratta perciò di vincolo di inedificabilità assoluta, come quello invece posto a tutela delle aree a servizi – servizi a verde della rete ecologica). Per giunta, la porzione Est dell’area interessata dal cambio di destinazione d’uso è esterna al perimetro del parco del Seveso e con l’approvazione della variante diventerebbe edificabile a tutti gli effetti;
inoltre, la delibera di adozione della variante richiama la delibera di C.C. n.° 58 del 28.10.2014 “con la quale sono state apportate rettifiche di alcuni errori materiali rilevati nella stesura del vigente PGT” tra i quali l’errore materiale 10) : “A seguito
dell’accoglimento dell’osservazione al PGT adottato (…) è stato introdotto e normato l’ambito di completamento identificato con RE8 Piano delle Regole. Si rende necessario conseguentemente provvedere alla correzione della perimetrazione del confine del Parco del Seveso escludendone il predetto ambito residenziale RE8 in virtù del contrasto tra le possibilità edificatorie offerte dall’ambito RE8 ed i divieti imposti sulle aree incluse nel Parco del Seveso”, con conseguente possibile richiesta di esclusione delle aree oggetto di variante urbanistica dal perimetro del parco quale correzione di errore materiale;
SI EVIDENZIA
cheL’art. 49 del Piano delle Regole articolato del Piano dei Servizi del PGT definisce le zone destinate a Verde della rete Ecologica aree che “contribuiscono alla formazione della rete ecologica locale in area urbana. In tali aree dovranno essere incentivate nuove alberature, l’estensione delle aree a verde …” ; ne consegue come quanto affermato nella delibera di adozione a proposito della non opportunità della persistenza dei vincoli derivanti dall’attuale destinazione urbanistica delle aree oggetto della variante adottata, “anche in relazione all’elevata dotazione di aree a standard previste dal vigente P.G.T.” sia in palese contrasto con l’espressa volontà dell’A.C. di “preservare le aree in questione da ogni possibile trasformazione pregiudizievole per i valori ambientali e culturali delle stesse”.
che l’art. 4 delle N.T.A. del Piano delle Regole riconosce all’area oggetto della variante urbanistica un indice edificatorio a titolo compensativo, quantificato poi dall’art. 45 in 0,35 mq./mq.: si osserva al proposito che l’assegnazione di un indice edificatorio annulla oggettivamente la reiterazione di vincoli finalizzati al mero fine espropriativo, tra l’altro mai esplicitamente citato nelle N.T.A.;
IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO ESPOSTO
Riteniamo un dato di fatto che l’approvazione della variante puntuale (variante 1) comporterebbe una oggettiva violazione del comma 4 dell’art. 5 della Legge Regionale 28.11.2014 n.° 31;
che quanto affermato nella deliberazione di adozione che per gli “ambiti di antica formazione (…) le norme di P.G.T. non prevedono, in ogni caso, sotto il profilo edilizio, interventi di nuova costruzione, restando salve le sole attività di recupero rivolte agli immobili già esistenti” non corrisponde al contenuto del Piano delle Regole;
che la variante, pur se oggettivamente non rientrante nei casi di esclusione dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità previsti dall’art. 2.3 del Decreto della Giunta Regionale di Lombardia n.° IX/3836 del 25.07.2012, è stata adottata senza preventiva verifica di assoggettabilità o non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), adducendo motivazioni non corrispondenti alla reale portata della variante che non è relativa ad una mera modifica degli elaborati di piano finalizzata al perfezionamento dell’originale previsione localizzativa a seguito di risultanze catastali e delle confinanze, né comporta previsione di riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie, ma coinvolge una parte di territorio di notevole importanza per la rete ecologico/ambientale di valenza comunale e sovra comunale;
A motivazione di quanto finora esposto, il Gruppo Consiliare di Paderno Dugnano intende presentare la seguente osservazione al fine di :
- ANNULLARE la delibera di C.C. n.° 63 del 30.11.2015 in forza delle numerose inesattezze in essa contenute precedentemente puntualmente elencate;
- MANTENERE la destinazione prevista dal P.G.T. vigente ad “Area a Servizi – Servizi a verde della rete ecologica”.