
Dunque il Consiglio di Stato, con sentenza del 31 luglio, non ha riconosciuto le buone regioni dei cittadini padernesi che sostenevano essere sbagliato costruire villette private in un parco pubblico. E’ una brutta sconfitta per tutto il movimento che si era ritrovato nel rifiuto del”progetto RE3”, approvato dalla giunta Alparone-Bogani.
Non voglio tornare sulle polemiche e su cosa andava fatto. E’ stato già detto, in sede di “Comitato Re3”, in riunioni di maggioranza e anche in un volantino pubblico (della Lista Sinistra per Paderno Dugnano del febbraio 2020). Adesso una cosa è chiara a tutti. Una Variante parziale fatta nel 2019 o una Variante Generale fatta nel 2020 avrebbe potuto cambiare le carte in tavola. Ma questa Amministrazione non l’ha voluta fare lasciando i cittadini, contrari all’RE3, soli di fronte all’unica via: quella dei ricorsi. Ora cosa si può ancora fare, per fermare lo scempio di un bene pubblico?
“A questo punto resta fondamentale perseguire un percorso di modifica del PGT “: così afferma l’avvocato dei cittadini.” Ammesso che si sia ancora in tempo. A nessuno sfugge un dato semplice. La “revisione” del PGT, che forse sarà approvata entro la scadenza del giugno 2024, non sembra contenere una risposta adeguata. I proprietari del Re3 hanno ora tutta la convenienza di forzare e chiedere un Piano attuativo. Dove troverà l’Amministrazione Comunale la forza di fare quello che in quattro anni non ha fatto? Avrà il coraggio di variare quelle “previsioni” urbanistiche dopo la sentenza del Consiglio di Stato favorevole ai costruttori? Avrà la capacità di non ascoltare pareri obsoleti di consiglieri interessati e affermare quello che gli urbanisti più avveduti affermano e cioè che “non esiste il diritto edificatorio” privato?
Parlare di diritti edificatori del privato è una scusa bella e buona per non agire. Certo adesso, con una Convenzione sottoscritta e con le sentenze favorevoli ai costruttori di TAR e Consiglio di Stato, è obiettivamente più difficile. Ma è altrettanto vero che le Convenzioni si possono cambiare e le sentenze superare con atti politici e amministrativi ben motivati dall’interesse pubblico.
Come già documentato in un nostro post del 5 luglio: “il diritto di superficie è distinto dal diritto di proprietà e, d’altronde le leggi urbanistiche consentono l’edificazione solo a seguito di una “concessione”, malamente ridenominata anche a seguito di una discutibile sentenza della Corte Costituzionale sulla cosiddetta legge Bucolossi,” permesso di costruire”. Quindi lo “ius aedificandi non è insito nel diritto di proprietà privata” ma è “nei poteri sovrani del popolo”. Insomma lo”ius aedificandi” non esiste in natura: è una scelta che appartiene alla pubblica amministrazione che può darlo e toglierlo ai singoli soggetti.
Speriamo che in Amministrazione non prevalga la sindrome di don Abbondio perché”il coraggio, uno se non ce l’ha, mica se lo può dare”.