Avvocatura e dirigenza

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Ritorno sul tema dell’incompatibilità tra Avvocatura civica e Dirigenza di un Settore, a proposito del avviso per la nomina di un unico dirigente al Comune di Paderno Dugnano. Non per contrarietà preconcetta ma per aiutare l’Amministrazione a non fare brutte figure. Forse la fretta ha fatto sottovalutare la portata della questione dell’incompatibilità di fatto e anche di diritto. Ne possono derivare danni  sia alla persona che sarà scelta, sia alla Pubblica amministrazione. Non sempre le norme legislative degli ultimi governi sono state un esempio di chiarezza. Anzi molti stigmatizzano che a capo dell’Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio sia stato nominato, inaspettatamente, il capo dei Vigili di Firenze. Ma tant’è.

Io non sono un esperto ma forse sarebbe utile rileggersi il parere che il Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia ha inviato, il 28 febbraio, al Presidente dell’Anci Antonio Decaro. Cosa dice? In sostanza si avanzano due rilievi:

1°.Che la legge che regola le funzioni dell’avvocatura civica (L.247/2012) è una legge specialis e quindi prevale sulla legge ordinaria (la legge di stabilità 2016);

2°.Che la Corte Costituzionale, il massimo organo giurisprudenziale italiano, si è già espressa  ribadendo che “ gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitati alla trattazione degli affari legali dell’ente stesso a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni” (sent.n,91/2013).

Forse un po’ di prudenza su questo atto e su questa decisione non avrebbe nuociuto. Anche perché noto che i provvedimenti della Giunta Comunale sono del 9 febbraio mentre il parere autorevole del Consiglio Nazionale Forense è del 28 febbraio. Ad ogni buon conto rinvio alla lettura di questo parere così ognuno può farsi una sua idea.