
A commento dell’articolo precedente un cittadino mi ha inviato un interessante stralcio dell’opinione di un importante avvocato urbanista milanese che vi propongo di seguito:
“Il cosiddetto “ius
aedificandi”.
Sul piano pratico, c’è una importantissima conseguenza da
sottolineare. Se la “proprietà collettiva” “prevale” su quella privata, ed il
contenuto della proprietà privata è soltanto quello previsto dalla “legge”, davvero non c’è più alcuna possibilità di riconoscere
il “ius aedificandi”, come insito nel diritto di proprietà privata.
Il diritto di edificare è rimasto nei “poteri
sovrani del popolo”, rientra cioè nei contenuti della proprietà collettiva del
territorio e non risulta affatto “ceduto” a privati con la “cessione” di
parti del territorio a singoli cittadini.
Quando ci lamentiamo degli scempi paesaggistici, della
cementificazione, delle distruzioni della natura non possiamo limitarci alla “denuncia”: è un nostro “diritto di
proprietà collettiva” che è stato leso, e questo diritto è ben più grande e più
tutelato del diritto di proprietà privata. E, comunque, come si è detto, il
ius aedificandi non ha nulla a che vedere con il diritto di proprietà privata.
Non c’è nessuna disposizione del codice civile che lo preveda e lo si è fatto
discendere dal semplice convincimento che la proprietà si estenda “usque ad coelum et usque ad inferos”. Questo poteva valere per il “dominium ex iure Quiritium”, non certo per il moderno concetto di “proprietà privata”,
che, da sempre ha dovuto fare i conti con i “limiti posti
dall’ordinamento
giuridico”. Il diritto di superficie è distinto dal diritto di proprietà e,
d’altronde, le leggi urbanistiche consentono l’edificazione
solo a seguito di una “…



