
Ricevo da Andrea Capolongo due lunghe, ma interessanti, riflessioni sul lavorio che il governo Salvini-Dimaio sta facendo contro l’attuale Costituzione italiana. Poiché pochi ne parlano sono contento di darne evidenza invitando a leggerle con attenzione. Per contrastare la deriva populista, connotata da elementi autoritari-plebiscitari, bisogna anche capire cosa sta avvenendo alla Costituzione formale, oltre che a quella materiale di questo nostro paese.
Il Governo Gialloverde e le Riforme costituzionali (1 parte)
Senza clamore e nel più assoluto silenzio dei media anche il governo Salvimaio, al pari di quelli che l’hanno preceduto, sta procedendo a modificare la Costituzione.
E’ in corso, infatti, presso la Commissione affari costituzionali della Camera l’esame della proposta di legge costituzionale A. C. n.1585, già approvata, in prima deliberazione al Senato, che, modificando gli artt. 56, 57, e 59 Cost., riduce il numero dei parlamentari a 400 deputati e 200 senatori, e nel contempo è all’esame del Senato, il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1089, già approvato dalla Camera in prima lettura il 21 febbraio 2019, di modifica degli artt. 71 e 75 Cost..
Entrambi i disegni di legge costituzionali citati fanno parte di un pacchetto di modifiche alla costituzione, predisposte dal Ministero per le riforme e la democrazia diretta dell’attuale governo, quali: la soppressione del C.N.E.L o la sua sottrazione dall’attuale copertura costituzionale, non è ben chiaro; l’attribuzione alla Corte Costituzionale del ricorso diretto sulle deliberazioni assunte dalle Camere in materia di elezioni e cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento; il rafforzamento del mandato elettorale; il trasferimento di ulteriori funzioni dallo Stato alle regioni e agli enti territoriali; l’incentivazione degli strumenti di democrazia diretta a livello regionale e locale.
Sul piano del metodo, bisogna constatare che lo stile seguito dal ministro Fraccaro nell’approcciarsi alle riforme costituzionali è senza dubbio da condividere. Anzitutto le riforme non incidono sulla forma di governo che rimane saldamente parlamentare, e soprattutto modificano la carta fondamentale in punti specifici, in singoli istituti, attraverso singoli disegni di legge costituzionali, e non come è avvenuto con le precedenti riforme, dove con un singolo atto normativo si stravolgeva l’intera seconda parte.
Il ricorso a revisioni puntuali o omogenee, consente che la sovranità popolare sia effettivamente esercitata, poiché, nell’eventualità del referendum di cui all’art. 138 della Costituzione, di fronte ad un singolo quesito relativo ad un singolo articolo o su una pluralità di articoli dal contenuto omogeneo, i cittadini siano effettivamente liberi di votare Sì o No, e non come è avvenuto nei referendum del 2006 e del 2016 dove dovevano approvare o respingere in blocco le riforme apportate alla Carta, e riguardanti una pluralità di articoli dal contenuto quanto mai disomogeneo.
Sul piano del merito il discorso sulle suaccennate riforme è un po’ più complesso, e conviene rinviarne l’analisi a quando le proposte di legge costituzionale avranno superato almeno la prima deliberazione nelle due Camere. In un successivo articolo si procederà all’analisi della riforma che è più avanti nel procedimento di approvazione. E’ la riforma che modifica gli artt. 71 e 75 della Costituzione, e riguarda l’introduzione di una nuova forma di referendum (il c.d. referendum propositivo), e l’abbassamento del quorum nel referendum abrogativo.
Qui basterà solo accennare al fatto che l’idea di rafforzare l’iniziativa legislativa popolare, introducendo nuove forme di decisione popolare immediate si è manifestata sin dall’Assemblea Costituente, ad esempio con la proposta Mortati, che a grandi linee sembra essere stata ripresa dall’attuale riforma Gialloverde, ed è stata presente in tutti i progetti di revisione costituzionale finora proposti. Solo nella passata legislatura sono state presentate ben 16 proposte di legge costituzionale in materia di referendum e di iniziativa legislativa popolare.
Può considerarsi, peraltro, una proposta tradizionale della sinistra italiana. Si pensi, ad esempio alle proposte presentate nel corso della IX legislatura, quali il disegno di legge costituzionale A.C. n. 2452 del 1985, presentata dall’On. Gianni Ferrara ed altri, e al disegno di legge costituzionale A.S. n. 24 del 1987, presentata dal Sen. Pasquino ed altri. Occorre, peraltro, aggiungere, come si dirà nel successivo scritto, che tale riforma dell’art. 71 Cost. si presenta, rispetto a quelle citate, farraginosa e barocca, con l’introduzione di nuovi organismi istituzionali di cui si potrebbe benissimo prescindere.