
Scrive Ottorino Pagani a complemento di quanto riportato nel post pubblicato il 14 gennaio:
“Il Decreto Clima (DL 14.10.19, n. 111), in vigore dal 15.10.19, introduce all’articolo 7 alcune ‘misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina’.
Gli incentivi ambiscono ad aumentare il consumo di
prodotti sfusi o alla spina, al
fine di realizzare una “spesa su misura”
e quasi priva di imballaggio, di facilitare il riutilizzo del contenitore (nel
caso di sfusi liquidi) ed infine, di ridurre la quantità di rifiuti
da imballaggio primario e secondario grazie alla vendita sfusa di alcune
referenze.
Destinatari degli incentivi sono ‘gli ‘esercenti
commerciali di vicinato e di media struttura’:
– esercizi di vicinato, con superficie di vendita <150 m2, nei Comuni con popolazione residente <10.000 abitanti, e <250 m2, nei Comuni con popolazione residente >10.000 abitanti,
– esercizi di media struttura, aventi superficie di vendita<1.500 m2, nei Comuni con <10.000 residenti e <2.500 m2, nei Comuni con popolazione più ampia.
Gli esercizi commerciali potranno accedere a ‘un
contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata
per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno’, alle seguenti
condizioni:
A) ‘attrezzano spazi dedicati alla vendita ai
consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina’, ovvero
aprono nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi,
B) non devono offrire contenitori monouso per imballare i suddetti
prodotti. Possono invece proporre contenitori riutilizzabili e anche consentire
l’impiego di quelli di proprietà del cliente, purché puliti e
idonei all’uso alimentare,
C) mantengono tale attività di vendita
per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo.
Il contributo verrà ‘corrisposto secondo l’ordine di presentazione
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